Con l’ ordinanza n. 18972/20 la Corte di Cassazione, cassando un decreto del Tribunale di Milano, relativo ad una richiedente protezione internazionale di nazionalità cinese, che allegava timori di persecuzione per motivi religiosi dovuti alla sua appartenenza alla Chiesa di Dio Onnipotente ha confermato che, laddove la persona richiedente protezione internazionale alleghi timore di persecuzione per motivi religiosi nel paese d’origine, è dovere del Giudice valutare la situazione interna del Paese d’origine.
La Corte inoltre ha rilevato che, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 251 del 2007, sono rilevanti anche le attività che la richiedente ha svolto dopo aver lasciato il Paese d’origine e che possono esporla a persecuzioni in caso di rientro, richiedendosi un dovere di cooperazione istruttoria, nell’approfondimento di tutti gli aspetti portati all’attenzione del giudice.